Eretico di SienaDopo Monteriggioni, Valentini l'urbanista sbarca a Siena (e 4 Ps) - Eretico di Siena

Dopo Monteriggioni, Valentini l’urbanista sbarca a Siena (e 4 Ps)

- 20/05/16

Era prevedibile: il lupo perde il pelo, ma non il vizio, no? L’idea dell'”urbanistica creativa” (dal punto di vista della Legge) – sperimentata con il successo che è ormai noto a Monteriggioni -, è infine approdata anche a Sienina: tre anni di cura valentiniana, e la frittata (rectius: frittatona) è fatta.

Vediamo di cercare di spiegare, nel modo più chiaro possibile, il nuovo inghippo urbanistico dello straordinario amministratore, che non a caso è un punto di riferimento nazionale per i Sindaci, in qualità di esperto di pianificazione territoriale (vedasi intervista in pompa magna a Repubblica di mercoledì 11 maggio, “ogne vergogna deposta”)…

 

IL COMUNE CONCEDE I PERMESSI: MA NON SONO VALIDI!

Per entrare subito in medias res: il Comune di Siena sta concedendo permessi urbanistici per costruire SENZA averne la possibilità (ad edifici per i quali il Regolamento urbanistico o la Legge prescrivono nuove opere di urbanizzazione od il potenziamento di quelle già esistenti): l’articolo 55 del Regolamento urbanistico, infatti, recita:

“Le previsioni…ed i conseguenti vincoli preordinati alla espropriazione, sono dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico per i CINQUE ANNI SUCCESSIVI alla loro approvazione (si noti benissimo il punto, Ndr); perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall’APPROVAZIONE del Regolamento o dalla modifica che li contempla, non siano stati approvati i piani attuativi o progetti esecutivi”.

Ebbene, da gennaio 2016 non poteva essere concesso alcunché, da parte del Comune, perché giusto il 24 gennaio scadeva il termine dei 5 anni (il tutto era infatti stato approvato nel gennaio del 2011); mentre invece le concessioni sono andate avanti: poca roba a febbraio, qualcosa in più a marzo ( una ristrutturazione con piscina in Strada Vignano; un edificio commerciale in Pescaia; una nuova realizzazione Eacos in Viale Bracci), per poi arrivare all’esplosione di inizio aprile (dal 1 al 5, poi basta): una nuova edificazione residenziale Eacos in Via Piccolomini, un “nuovo edificio polifunzionale” in Via Massetana Romana.

Tutta roba che – a rigore di date – non sarebbe stato possibile approvare, punto e basta; da gennaio 2016, stante il fatto che il Regolamento era stato approvato nel gennaio del 2011, tutto è fuori…date, diciamo così. Terreni non più edificabili, fino a nuova approvazione, che però continuano ad esserlo.

Ma sì, dai: dopo l’affaire Monteriggioni (che non è certo finito), vediamo se anche a Sienina scoppia un bel bailamme urbanistico-cementificatorio-amministrativo.

“Semplicemente mi limito ad applicare le norme vigenti per non incorrere in abusi e omissioni di atti di ufficio”: non l’ha detto il Valentini Bruno, esperto fra i Sindaci di questioni ambiental-urbanistiche. No, non l’ha detto lui, Sindaco di un Comune in cui i Piani regolatori sparivano, inghiottiti nel nulla.

L’ha detto Angelo Cambiano (nomen omen?), giovane Sindaco di Licata: Sindaco con due…palline così, che ha fatto demolire le villette fuorilegge del suo Comune, per quanto abitate da mafiosi e stiddari vari, con relative famiglie al seguito.

“Non si può fare passare il messaggio che la città si piega all’illegalità”, ha aggiunto Cambiano. Intimidazioni e minacce sono puntualmente arrivate, se qualcuno ne dubitava.

A Licata c’è un Sindaco, dunque. Siamo contenti per loro…

 

Ps 1  Lunedì prossimo 23 maggio, a Palazzo Patrizi ( alle ore 21,15), l’Osservatorio civico organizza un incontro sulla Fondazione, dallo stimolante titolo “Fondazione Mps: quale futuro?”.

Ps 2 Comitato per il Sì al Referendum costituzionale anche a Sienina (ne riparleremo in abbondanza, da qui ad ottobre): per intanto – tra gli altri – spiccano le presenze della costituzionalista di Comunione e liberazione, la professoressa Tania Groppi, e del sempiterno dominus della Pubblica assistenza, il ceccuzziano Docg Vareno il Cucini, noto esperto di Costituzione. Soprattutto di alcuni specifici articoli della stessa (e chi ha buona memoria, segnali pure, se del caso…).

Ps 3 Ieri sera, a “Siena diretta sera”, abbiamo domandato ai tre candidati a Rettore cosa pensassero del tandem delle meraviglie Luigi Berlinguer-Piero Tosi: così, tanto per avere un’idea.

Il buon Frati si è furbescamente trincerato dietro il gap generazionale tra lui e gli altri due; il Rossi, almeno, ha parlato esplicitamente di “sviluppo insostenibile”, a proposito dei due ex, per poi sdirazzare su tutt’altro; il Petraglia – visibilmente infastidito dalla domanda – non ha risposto per niente, ed alla fine li ha comunque definiti due Rettori che entreranno nella Storia. Una prima idea, dunque, ce la siamo fatta: avanti così, le elezioni si avvicinano…

Ps 4 Ci ha lasciato Marco Pannella: di lui scriveremo a lungo domenica, nella rubrica culturale. Per ora, segnaliamo la stupenda vignetta di Emilio Giannelli sul Corriere di oggi: San Pietro che mostra il cartello di divieto di fumo, all’ingresso del Paradiso, ad un costernato ed incredulo leader radicale.

20 Commenti su Dopo Monteriggioni, Valentini l’urbanista sbarca a Siena (e 4 Ps)

  1. Eretico scrive:

    Nell’augurare un buon sabato aprìco a tutti i lettori,
    non essendoci stata la rubrica satirica vi propongo comunque una battuta di un amico – di cui difendiamo la privacy – dedicata alla regina dei brindisini, Sonia Pallai.
    “Oh, oggi passano le Mille miglia da Siena! Ho sentito l’Assessore Pallai che diceva che prima di lei erano le 950 miglia…”.
    Non male, non male…

    L’eretico

  2. Anonimo scrive:

    Il danno da ritardo.
    Rimane difficile credere che coloro i quali hanno ottenuto i permessi di costruire dopo il 24 gennaio 2016 ne avessero fatta richiesta da soli 90 giorni, tanto è la durata del procedimento amministrativo.
    Ne consegue che qualora gli intestatari dei permessi avessero avanzato richiesta prima del 24 ottobre 2015 ad essi si apre la strada di chiedere al comune i danni da ritardo nella conclusione del procedimento.
    Se, invece, si arrischiano ad iniziare i lavori o a portarli significativamente avanti nello stato potrebbe essere loro preclusa la richiesta per danni da ritardo.
    Prudenza, prudenza e ancora prudenza. Specie se a questi fatti si accompagnasse, come qualcuno ha adombrato in una lettera ricevuta in comune, che il comune non ha chiesto il contributo straordinario dello sblocca-italia.

  3. foloso scrive:

    Ora che Vareno Cucini sostiene il Comitato del SI al Referendum posso SERENAMENTE votare NO

  4. M5S non genuini, ma piddini scrive:

    Un tecnico notoriamente del M5S ha detto, nei giorni scorsi, che lo sapeva bene che il regolamento urbanistico era scaduto il 24/1.
    Il Pinassi, invece, vedi LA NAZIONE del 19/3, presentò un’interrogazione in consiglio comunale dicendo che la scadenza era prossima a venire.
    Siccome è difficile pensare che il tecnico del M5S non sia in contatto con il Pinassi, chiediamoci: ma il M5S è composto da infiltrati del PD a cui fanno sponda?
    Come quando presentarono la mozione di sfiducia, così rinsaldando il Valentini?

    • Eretico scrive:

      Caro amico,
      se così fosse, grave sarebbe, ed assai: dunque aspettiamo chiarimenti; ad ogni buon conto, a presentare la Mozione contro il Valentini a mio modo di vedere i grillini bene fecero, nonostante i dubbi che tutti avevamo: costringendo tutti ad uscire allo scoperto. Il Pd si è ricompattato, in quell’occasione? Sì, certo: ma chi si compatta a favore del bisindagato rischia seriamente di pagarne pegno, a livello politico-elettorale. Brindisino, lallalalarà, brindisino, lallalalà…

      Al “contadino”: il Regolamento parla chiarissimo, non chiaro; e vi si parla di APPROVAZIONE, non di altro.

      L’eretico

  5. Il contadino scrive:

    Pur condividendo sull’incredibile errore di non essersi attivati prima della scadenza del regolamento Urbanistico, faccio presente che il R.U è stato reso EFFICACE solo con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 6 Aprile 2011.
    A parer mio è da quella data che decorrono i 5 anni, sarebbe opportuno un chiarimento in merito prima di esprimere certe valutazioni

    • Massimo Grisanti scrive:

      C’è poco da chiarire perché l’art. 55, comma 5, della legge regionale n. 1/2005, riportato da L’Eretico nell’articolo, dice CHIARAMENTE che la decadenza dell’efficacia delle previsioni si verifica trascorsi 5 anni dall’approvazione del RU.

      La persona che si cela dietro il nickname “Il Contadino” ha evidentemente maturato, a mio dire erroneamente, le proprie convinzioni sulla scorta del combinato disposto:
      – dell’art. 18, comma 2-bis, della LRT 1/2005, il quale dispone che l’articolo 17 si applica anche ai regolamenti urbanistici;
      – dell’art. 17, comma 7, della LRT 1/2005, il quale dispone che lo strumento urbanistico acquista efficacia dalla data pubblicazione sul BURT dell’avviso di approvazione.

      Tale interpretazione non è meritevole di positiva condivisione per le seguenti ragioni logico-sistematiche, con le quali intendo dimostrare, anche, che non vi è un difetto di coordinamento, come taluno potrebbe pensare e/o sostenere, tra le disposizioni dell’art. 18 LRT 1/2005 (che estesero al RU l’efficacia quinquennale del PS) e la disciplina della decadenza dell’efficacia delle previsioni edificatorie (art. 55, comma 5, LRT 1/2005 mai modificato):

      1) il regolamento urbanistico è un invenzione della Regione Toscana che mette insieme la pianificazione (PRG – art. 7 della Legge n. 1150/1942) e la programmazione (PPA – acronimo di programma pluriennale di attuazione – art. 13 della Legge n. 10/1977). Norme entrambe sempre vigenti, che hanno lo scopo non solo di indicare la linea di sviluppo del territorio, ma anche di disporre l’attuazione delle relative previsioni NEL TEMPO.
      Vedi la celeberrima sentenza n. 5/1980 della Corte costituzionale: “… È indubbiamente esatto che il sistema normativo attuato per disciplinare l’edificabilità dei suoli demanda alla pubblica autorità ogni determinazione sul se, sul come e anche sul quando (mediante programmi pluriennali di attuazione previsti dall’art. 13 della legge n. 10 del 1977) della edificazione, ma la rigidità del sistema non è tale da legittimare le conseguenze che se ne vorrebbero trarre. Invero, relativamente ai suoli destinati dagli strumenti urbanistici alla edilizia residenziale privata, la edificazione avviene ad opera del proprietario dell’area, il quale, concorrendo ogni altra condizione, ha diritto ad ottenere la concessione edilizia, che è trasferibile con la proprietà dell’area ed è irrevocabile, fatti salvi casi di decadenza previsti dalla legge (art. 4 legge n. 10 del 1977). Da ciò deriva che il diritto di edificare continua ad inerire alla proprietà e alle altre situazioni che comprendono la legittimazione a costruire anche se di esso sono stati tuttavia compressi e limitati portata e contenuto, nel senso che l’avente diritto può solo costruire entro limiti, anche temporali, stabiliti dagli strumenti urbanistici. Sussistendo le condizioni richieste, solo il proprietario o il titolare di altro diritto reale che legittimi a costruire può edificare, non essendo consentito dal sistema che altri possa, autoritativamente, essere a lui sostituito per la realizzazione dell’opera. Ne consegue altresì che la concessione a edificare non è attributiva di diritti nuovi ma presuppone facoltà preesistenti, sicché sotto questo profilo non adempie a funzione sostanzialmente diversa da quella dell’antica licenza, avendo lo scopo di accertare la ricorrenza delle condizioni previste dall’ordinamento per l’esercizio del diritto, nei limiti in cui il sistema normativo ne riconosce e tutela la sussistenza.”.
      Poiché l’art. 13 L. 10/1977 stabilisce che i PPA possono avere una durata minima di 3 anni e massima di 5 anni, ne consegue che ben poteva il legislatore regionale, senza cadere in illogicità, stabilire un termine minore di 5 anni decorrente dall’inizio dell’efficacia del RU al fine della decadenza dell’efficacia delle previsioni.

      2) la razionalità della previsione di un termine minore di 5 anni dell’efficacia della previsione urbanistica risiede nel fatto che avendo il legislatore previsto – fate attenzione ora – la scadenza DELL’EFFICACIA della previsione, ma non la decadenza della previsione, egli (il legislatore) ha correttamente riservato uno spazio temporale (= 5 anni – X giorni corrispondenti ai giorni intercorrenti tra la deliberazione di approvazione e il giorno di pubblicazione sul BURT dell’avviso di approvazione, che nel caso di specie del comune di Siena è stato pari a 81 giorni) entro il quale i lavori relativi ai permessi di costruire rilasciati entro 5 anni dall’approvazione potessero avere inizio entro i cinque anni dell’efficacia del RU.
      In sostanza, dall’art. 55, comma 5, della LRT 1/2005 se ne ricava il principio generale (e la norma d’azione per il dirigente del Comune) che impone al dirigente dell’UTC di non esercitare il potere di rilascio dei titoli abilitativi trascorsi 5 anni dall’approvazione. E ciò affinché residui, a favore dell’intestatario del permesso, un congruo tempo per poter validamente iniziare i lavori.
      Infatti, è del tutto evidente che alcuna utilità – con evidente violazione dei principi generali ex art. 1 della Legge n. 241/1990 che devono informare l’azione della Pubblica Amministrazione – potrebbe avere un permesso di costruire rilasciato in prossimità della scadenza dell’efficacia del RU (6/4/2016) qualora al beneficiario non residui un congruo spazio temporale per poter apprestare il cantiere, effettuare gli scavi, gettare le fondazioni. Infatti, per costante giurisprudenza amministrativa e penale, solamente quest’ultimi sono i lavori minimali che, denotando la seria intenzione di realizzare l’opera, sono idonei a scongiurare la decadenza del permesso di costruire per effetto dell’entrata in vigore di norme urbanistiche, quali sono quelle regionali ex art. 63 LRT 1/2005, che impediscono l’inizio dei lavori e quindi l’utilizzazione del titolo abilitativo.
      Ricordo, a tal proposito, che l’art. 63 LRT 1/2005 stabilisce:
      “1. Le aree non pianificate sono quelle per le quali sia intervenuta la decadenza della disciplina pianificatoria.
      2. Se esterne al perimetro aggiornato dei centri abitati, come definito ai sensi dell’articolo 55 comma 2, lettera b), nelle aree non pianificate sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalla presente legge per il territorio a prevalente o esclusiva funzione agricola.
      3. Nelle aree non pianificate interne al perimetro di cui al comma 2, sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo senza mutamento delle destinazioni d’uso.
      4. Sono fatte salve le norme a tutela del suolo, dell’ambiente, dell’igiene, della sicurezza dei cittadini, del patrimonio storico, artistico e culturale.”.

      Pertanto, non si può fare a meno di osservare che MACROSCOPICAMENTE INVALIDI in quanto provvedimenti inutiliter dati (come dicono i legali) – finendo per essere potenzialmente ingannatori in danno degli intestatari, anche qualora non sussista o non venga accertato il dolo intenzionale da parte del dirigente dell’UTC il quale può egualmente subire conseguenze per operato negligente – sono quei titoli che oltre ad essere rilasciati in palese violazione dell’art. 55, comma 5, LRT 1/2005 nel mese di aprile 2016 sono anche palesemente inutilizzabili perché è materialmente impossibile che i lavori di costruzione dei nuovi edifici in centro abitato o degli ampliamenti fuori del centro abitato, autorizzati il 2, 3, 4 o 5 aprile 2016, potessero validamente iniziare, come richiede la giurisprudenza, entro il 6/4/2016.

      A tal proposito è illuminante la sentenza n. 6327/2010 del TAR Veneto, nel quale è statuito che aver dichiarato di iniziare i lavori un giorno prima del dies a quo della decadenza fissata ex lege non salva dalla decadenza de iure del titolo abilitativo.

      Per dimostrare che l’art. 97 LRT 65/2014 (abrogante la LRT 1/2005) non è utilizzabile come paragone oppure come una sorta di interpretazione autentica dell’art. 55 LRT 1/2005, si evidenzia che la novella legislativa recante una diversa disciplina della decadenza dell’efficacia delle previsioni del POC, ancorandola all’efficacia quinquennale del POC medesimo, è fortemente sospetta di incostituzionalità per: manifesta irragionevolezza; violazione dell’art. 97 Cost. e violazione dell’art. 1 L. 241/1990 quale norma interposta.
      Infatti, così facendo il permesso di costruire rilasciato dopo 4 anni e 364 giorni dall’inizio dell’efficacia del POC è inutiliter dato perché non consente al titolare del permesso di costruire di poter validamente iniziare i lavori.

      SPERO di essere stato esauriente nell’argomentare, e così dimostrare, i motivi per i quali i permessi di costruire rilasciati dopo il 24/1/2016 sono tutti invalidi.

      La questione è oltremodo importante anche per l’immagine della Magistratura, atteso che, sicuramente non volendo, un beneficiario di invalidi permessi di costruire è un Magistrato che presta servizio al Tribunale di Siena.

    • Massimo Grisanti scrive:

      Rendo noto che il contenuto dell’intervento in risposta al nickname “Il Contadino” è stato trasfuso in una email PEC inviata al Comune di Siena ed altri affinché il Sindaco Valentini eserciti i poteri di sovrintendenza ex art. 50 TUEL al fine dell’annullamento dei permessi di costruire rilasciati dal 25/1/2016 al 5/4/2016.

      Ora che il Sindaco, il Vice Sindaco, il Segretario comunale, il Comandante della Polizia Municipale, il Dirigente dell’UTC ecc. sono messi a conoscenza delle argomentazioni a sostegno dell’invalidità dei titoli, come possono non aprire un procedimento amministrativo in autotutela?

      Mentre finora il dolo intenzionale, requisito essenziale per concretare il delitto dell’abuso d’ufficio, poteva non essere ravvisabile per la difficoltà interpretativa dell’art. 55 e dell’art. 63 LRT 1/2005, ora come possono validamente giustificare, gli Organi comunali competenti (arch. Betti e Sindaco Valentini), il rifiuto all’annullamento d’ufficio di titoli abilitativi che, in ragione della loro adozione oltre i termini, hanno finito per mantenere, del tutto indebitamente, il valore delle aree e, per l’effetto, far conseguire agli intestatari monetizzazioni da possibili condotte illecite?

      Sindaco, Dirigente, siete chiamati ad assumervi le vostre responsabilità.

      Gli intestatari, invece, si ricordino della possibilità di chiedere ed ottenere il ristoro dei danni da ritardo per aver conseguito, invalidamente, un titolo abilitativo oltre il 24/1/2016 nonostante che la richiesta per ottenerlo l’abbiano fatta oltremodo per tempo.

    • Massimo Grisanti scrive:

      Senza contare che le previsioni rese ultra-efficaci in violazione di legge mediante il rilascio dei permessi di costruire violano manifestamente il principio della LRT 1/2005 che obbliga i Comuni, qualora intendano prevedere nuovi impegni di suolo, dimostrare, con dati alla mano ed validi motivi, perché il patrimonio edilizio esistente non è idoneo a soddisfare i bisogni.
      Si consideri che Siena non ha un’anagrafe del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente contenente i dati quantitativi (espressi in mq) delle funzioni residenziali, commerciali, direzionali, artigianali e industriali sulla base dei quali calcolare il fabbisogno concreto degli standards urbanistici. Né viene mai detto lo stato qualitativo di tale patrimonio esistente (vani disabitati perché in rovina, perché insicuri ecc. Vani non igienici. Situazioni di sovraffollamento o di sottoinsediamento ecc.).
      Insomma solo la dimostrazione dell’inidoneità del patrimonio edilizio esistente a soddisfare le nuove previste esigenze insediative è condizione di validità delle previsioni di nuova edificazione già contenute nel RU scaduto.

      • Eretico scrive:

        Restiamo ovviamente in attesa di eventuali commenti del Contadino e di tutti gli altri che sono stati chiamati in causa.
        Nel frattempo, fioccano Avvisi di garanzia a contradaioli per i fatti dell’agosto 2015: in settimana, ne parleremo, perché il rapporto Giustizia-Palio è certo argomento serio. Incandescente, anzi…
        Buona – laicissima – domenica, l’eretico

  6. Il metalmeccanico scrive:

    La norma regionale che sancisce la decadenza delle previsioni è eccezionale e quindi di stretta interpretazione, come dicono gli avvocati a cui il contadino si rivolge.
    Se chi ha scritto la legge regionale voleva dire quello che dici te, contadino in realtà smesso, avrebbe dovuto dire … decorsi cinque anni dalla pubblicazione sul bolletino regionale dell’avviso di approvazione del regolamento urbanistico.
    L’hai capita la differenza, esimio bifolco?
    La legge poteva anche dire che le previsioni sarebbero decadute dopo quattro anni e due mesi oppure tre anni e undici mesi oppure tre anni sette mesi e cinque giorni … si può andare avanti all’infinito.
    Ma se ha detto 5 anni dall’approvazione sono 5 anni dall’approvazione.
    Lo capisci, contadino, che le case che dovessero essere fatte con queste concessioni sono tutte abusive.
    E lo capisci che, come adombra l’arch. F., che anche le concessioni rilasciate prima del 24/1 che non hanno iniziato i lavori prima del 24/1 sono abusive?
    E lo capisci che anche se la scadenza fosse stata il 5/6 chi non ha fatto le fondazioni prima del 6/4 la concessione è scaduta? Vero arch. F.?
    Chiedere al Pinassi … lo sa bene lui, che sembra sempre più l’infiltrato del pd

  7. Anonimo scrive:

    Da quello che leggo sembra che anche fior di tecnici abbiano dubbi sull’effettiva data da considerare come scadenza.
    Figuriamoci come sia possibile che ne sappia di più il buon Pinassi del 5 Stelle. Credo invece che sia meritevole la sua interrogazione in proposito a tutto il problema Urbanistica, poi ripresa da tanti, anche da CNA. Nessun altro Consigliere Comunale, o gruppi politici, si è mosso in questo settore.
    Per questo ritengo stupidi e ridicolamente strumentali gli attacchi a Pinassi, addirittura indicato come infiltrato del PD. Sono veramente ridotti male gli altri partiti, e i loro ridicoli capetti, sicuramente impauriti dai sondaggi, per ricorrere a questi mezzucci.
    Ma che bevono, o fumano, o peggio, certe persone squallide brave a fare attacchi personali e pesanti insinuazioni di questo tipo? Quando si accusano le persone non sarebbe utile mettere nome e cognome?
    Siena non ha bisogno di tristi figuri, ne abbiamo avuti anche troppi.

  8. quellodigracciano scrive:

    Cemento mori…

  9. Massimo Grisanti scrive:

    Si dice che il Sindaco VALENTINI – il quale è chiamato a smentire se non è vero o non è riportato correttamente il pensiero – si dica tranquillo sulla questione della perdita dell’efficacia delle previsioni edificatorie perché nell’art. 4 “Validità” delle norme di attuazione del Regolamento Urbanistico di Siena vi è scritto che i cinque anni devono essere conteggiati dalla pubblicazione sul BURT dell’avviso di approvazione del RU anziché – come prescrive tassativamente la legge – dall’approvazione del RU.

    Non so se ridere o piangere.

    Una difesa di questo genere ammette che i permessi di costruire sono stati adottati dall’arch. Massimo Betti, dirigente dell’UTC, solo sulla base della norma comunale.

    Inoltre, ammette che la norma comunale dispone diversamente dalla legge e ritiene corretto che un regolamento possa contrastare con la legge.

    Ebbene, il Validatore VALENTINI, in tal caso, non pare aver compreso, quando avrebbe dichiarato ciò, che la potestà regolamentare dei comuni in materia urbanistica, segnatamente il RU, è correttamente esercitata solo se rispetta la legge, i regolamenti regionali, i piani urbanistici regionali e provinciali, il piano strutturale.
    Validare un’interpretazione del regolamento comunale in macroscopica violazione di legge potrebbe significare che il Sindaco vuole, intenzionalmente a questo punto, dare copertura a una norma illegittima che ha creato o consolidato valori rilevanti a favore dei venditori dei terreni e che consente all’acquirente la monetizzazione delle condotte illecite in danno degli ignari futuri acquirenti.

    Pertanto non solo la norma è illegittima, ma è evidentemente nulla in parte qua la deliberazione consiliare di approvazione del RU avendo il Comune esercitato un potere mai conferito dalla legge. Infatti alcuna disposizione di legge consente al comune di formare un RU in violazione di legge.
    La non rispondenza delle disposizioni dell’art. 4 NTA del RU a legge (artt. 17, 18, 55 e 63 LRT 1/2005) porta seco la falsità della certificazione di rispondenza resa ai sensi dell’art. 16 LRT 1/2005 dal responsabile del procedimento di formazione. La norma violata del responsabile del procedimento dispone: “Il responsabile del procedimento disciplinato dal presente capo ACCERTA e CERTIFICA che il procedimento medesimo si svolga nel rispetto delle norma legislative e regolamentari vigenti”.
    Il falso in atto pubblico si prescrive in 7 anni, se non erro (24/1/2011 – 24/1/2018).

    Inoltre, il VALENTINI appare non sapere che i titoli abilitativi vengono rilasciati ex art. 12 e 13 DPR 380/2001 in conformità alle leggi (non solo ai regolamenti comunali).

    Pertanto, per costante giurisprudenza amministrativa deve essere disapplicata la norma regolamentare comunale che contrasti con la legge cfr. CONS. STATO, n. 475/2016, n. 3623/2014, n. 398/2014, n. 5822/2013, n. 4778/2013, n. 4914/2012, n. 812/2012, n. 35/2003, n. 231/1999 – TAR Campania, NA, n. 3092/2015 – TAR Lombardia, MI, n. 720/2015 – TAR Toscana, n. 149/2013 – Cass penale, n. 42915/2009, n. 74/2009).
    Diversamente saremmo in presenza di surrettizi e PREVENTIVI condoni edilizi AD PERSONAM (cfr. Corte costituzionale, n. 233/2015).

    E’ evidente che il VALENTINI non vuole che all’Ente venga addebitata la causale ingannatoria che ha condotto i titolari dei permessi a ritirare ed utilizzare atti invalidi, e finanche concludere contratti di acquisto che, diversamente, non avrebbero stipulato.
    Così facendo “obbligherebbe” l’arch. Betti con tali esternazioni se confermate e di cui si invita a smentire se non è così, forse contro la propria volontà del dirigente, a non annullare i titoli abilitativi, giacché il CONS. STATO, sentenza n. 2865/2015, ha affermato che il dirigente comunale non può disapplicare la disciplina urbanistica adottata dal Comune in violazione di legge”.

    Atteso che la posizione del VALENTINI urta la suscettibilità di chi crede nel principio di legalità, si trasmetterà il presente documentazione ad integrazione della PEC inviata il 21/5/2016 alle ore 18:21 al Comune, alla Procura della Repubblica, alla Procura della Corte dei Conti ed altri.

    NON ANNULLARE I TITOLI E NON ORDINARE LA SOSPENSIONE DEI LAVORI POTREBBE ESSERE UN ASPETTO DI PRATICHE CORRUTTIVE ESERCITATE O IN CORSO, in danno della Collettività che, peraltro, non ha visto incamerare i contributi straordinari ex art. 16 TUE che ATTESTANO l’interesse pubblico dell’intervento.

  10. Michele Pinassi scrive:

    Premetto subito che non è mia abitudine rispondere ad anonimi, avendo sempre avuto il coraggio di metterci la faccia in prima persona. Invece anche su questo blog, purtroppo, ci si nasconde dietro l’anonimato per lanciare sassi all’indirizzo di cittadini che non possono difendere la propria reputazione se non cercando di fare chiarezza rispondendo.

    Iniziamo subito con la mia interrogazione urgente, disponibile a tutti (http://www.siena5stelle.it/blog/2016/03/22/interrogazione-imminente-scadenza-del-regolamento-urbanistico-del-comune-siena/) ma che ancora non ha avuto risposta dall’Amministrazione. Interrogazione nata dalla necessità di sollecitare il Comune in merito alle problematiche che adesso la città si trova a dover affrontare (e non certo a causa nostra). Tra l’altro nella stessa interrogazione, pur indicando la data del 6 aprile perché da molte interpretazioni stessa- essa viene data come valida (anche se altri indicano la data di approvazione dell’atto in Consiglio Comunale).

    Sarebbe interessante che i succitati “anonimi” circostanziassero meglio sia i nomi che i documenti che riporterebbero le affermazioni da loro sostenute. Altrimenti non resterà che archiviare i loro commenti come velate calunnie e puerili tentativi di delegittimazione, probabilmente ispirati proprio da chi, in quel frangente temporale (tra gennaio ed aprile 2016), qualche interesse invece potrebbe averlo, tanto da voler trasformare una questione tecnica e legale in una diatriba politica.

    • Anonimo scrive:

      Ne prendo atto, Pinassi, della sua risposta, ma sia conseguente.
      Modifichi od integri l’interrogazione includendo gli aspetti qui apparsi sul blog e pretenda una risposta scritta entro pochi giorni.
      Poi, il contenuto della risposta lo faccia conoscere a tutti.

  11. GhinodaCostalpino scrive:

    E’ singolare e succede solo a Siena, che la forza politica che ha distrutto la città sia ancora al governo della città, anzi è una tra le città più pieddine della regione (vedasi risultati delle ultime regionali), ma questa è altra storia e qui mi fermo.
    Venendo al tema, io non ho le cognizioni del buon Grisanti, ma lo incito a proseguire ed a smascherare, anche in questo caso Don Brunetto da Castellina.

  12. Pingback: L’ombra lunga di Berlinguer e Tosi sull’Ateneo senese con i loro candidati Frati e Petraglia

  13. Pingback: L’ombra lunga di Berlinguer e Tosi sull’Ateneo senese con i loro candidati Frati e Petraglia - Rete Web Italia .NET

Rispondi a Massimo Grisanti Annulla risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.